Titolo IV - Requisiti mutualistici
Scritto il 15/12/2008
Approvato dall'assemblea generale dei delegati del 10 dicembre 2008
ARTICOLO 15 - DIVIDENDI
1. È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
2. È vietato remunerare strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
ARTICOLO 16 - INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE
1. È vietato distribuire le riserve, sotto qualsiasi forma, fra i soci durante la vita sociale.
ARTICOLO 17 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
1. In caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
ARTICOLO 18 - INDEROGABILITÀ DELLE CLAUSOLE MUTUALISTICHE
1. Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 15, 16 e 17 sono inderogabili e devono essere osservate.
2. La loro modifica o soppressione è deliberata dall’assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci rappresentati dai delegati presenti eletti dalle assemblee separate.
