Titolo I - Costituzione - denominazione - sede - scopo - durata
Scritto il 15/12/2008
Approvato dall'Assemblea generale dei delegati del 10 dicembre 2008
ARTICOLO 1
1. È costituita con sede in Firenze una società cooperativa di consumatori, sotto la denominazione di “UNICOOP FIRENZE società cooperativa”, in sigla “Unicoop Firenze sc”.
2. La cooperativa avrà durata fino al 30 Giugno 2068, prorogabile con deliberazione dell’assemblea straordinaria.
3. La cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, alla “Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue” e alle sue organizzazioni, territoriali e settoriali.
4. La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall’art. 45 della Costituzione.
5. Si conforma inoltre ai principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale e si ispira alla Carta dei Valori delle cooperative di consumatori.
6. La cooperativa ricerca il più ampio dialogo operativo con la società civile, segnatamente con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le istituzioni pubbliche.
ARTICOLO 2 - FINALITÀ
1. La cooperativa si propone di:
a. fornire ai consumatori, soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
b. salvaguardare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l’informazione e l’educazione attraverso apposite iniziative;
c. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
d. collaborare allo sviluppo e alla diffusione del movimento cooperativo, contribuendo al rafforzamento della mutualità anche attraverso il sostegno di attività di ricerca e formazione nel settore della cooperazione;
e. contribuire a tutelare l’ambiente;
f. stimolare e diffondere l’attività solidaristica anche con iniziative a favore dei Paesi in via di sviluppo.
2. A tal fine, la cooperativa provvede:
a. all’acquisto, produzione, manipolazione, trasformazione di generi alimentari e non per la vendita a soci e terzi in negozi al dettaglio - ed eventualmente anche in esercizi di somministrazione - ricercando con i fornitori accordi per il rispetto di standard di qualità e sicurezza dei prodotti nonché di tutela ambientale, che essa intende controllare avvalendosi di strutture e organismi interni ed esterni;
b. ad organizzare servizi accessori e complementari alla distribuzione;
c. alla gestione di magazzini per la vendita all’ingrosso a cooperative di consumo ed altri soggetti non in conflitto con gli interessi sociali, a maggior tutela dei consumatori.
3. Con riferimento all’attività mutualistica e alla realizzazione degli interessi dei soci, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la cooperativa provvede a:
a. effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai soci ed ai loro familiari;
b. ripartire i ristorni secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 13;
c. tutelare il risparmio dei soci attraverso la raccolta di prestiti, esclusivamente finalizzata al conseguimento dell’oggetto sociale e disciplinata da apposito regolamento. È categoricamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico;
d. assicurare una idonea informazione sull’attività sociale ed attivare la partecipazione democratica dei soci alla vita della cooperativa, segnatamente attraverso le assemblee separate e le sezioni soci;
e. promuovere, mediante apposite iniziative e servizi permanenti, lo svolgimento di attività culturali, ricreative ed in genere socialmente utili a favore dei soci e delle loro famiglie.
4. Per l’attuazione degli scopi sociali la cooperativa può stipulare contratti e compiere tutte le operazioni e tutti gli atti utili.
5. Sempre al fine di meglio conseguire l’oggetto sociale, la cooperativa può assumere interessenze e partecipazioni in altre società cooperative, aderire ad enti ed organismi economici anche con scopi consortili o fideiussori, costituire o assumere partecipazioni in società di qualsiasi tipo, anche indirettamente utili a facilitare il conseguimento dell’oggetto sociale.
6. Per l'attuazione degli scopi solidaristici la cooperativa può costituire o partecipare allo sviluppo di Organizzazioni e Enti il cui scopo è volto al conseguimento di finalità di solidarietà sociale.
7. La cooperativa svolge la propria attività anche con i terzi.
