Titolo II - Statuto approvato dall'assemblea generale dei delegati del 10 dicembre 2008
Soci
Scritto il 13/01/2009
ARTICOLO 3 - AMMISSIONE
1. Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a cinquanta.
2. Possono essere soci:
a) tutti i consumatori aventi capacità di agire che non esercitino in proprio imprese in concorrenza con quelle esercitate dalla società e che non svolgano attività dichiaratamente o manifestamente in contrasto con gli scopi economici e sociali della stessa;
b) altre cooperative, società di mutuo soccorso, istituti di educazione, di beneficenza, di assistenza, ospedali, opere pie ed altri enti, purché provvisti di personalità giuridica.
ARTICOLO 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE
1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di gestione domanda scritta che dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, residenza o domicilio, luogo e data di nascita, cittadinanza;
b) dichiarazione di non esercitare in proprio attività in concorrenza con quelle della società;
c) quota che intende sottoscrivere entro i limiti stabiliti dalla legge;
d) dichiarazione di attenersi allo statuto sociale, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
2. Gli enti di cui alla lettera b) del precedente articolo 3 dovranno presentare la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente oltre le indicazioni di cui alla lettera c) e d) del comma precedente, anche quella della rispettiva denominazione e sede, corredata dallo statuto e dall'estratto della deliberazione del rispettivo organo sociale competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione con l'accettazione del presente statuto e l'indicazione della quota che si sottoscrive.
3. Il consiglio di gestione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità da detto articolo indicate, delibera sulle domande di ammissione.
4. La deliberazione di ammissione diventerà effettiva e sarà annotata nel libro soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della quota sottoscritta.
5. Il consiglio di gestione comunica entro sessanta giorni all'interessato l'accoglimento della domanda o la delibera di rigetto, adeguatamente motivata.
6. Nella relazione al bilancio il consiglio di gestione espone le determinazioni assunte in tema di ammissione di nuovi soci e ne illustra le ragioni.
ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEI SOCI
1. I soci sono obbligati:
a) al versamento della quota sottoscritta;
b) all'osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
c) a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo ed ogni notizia rilevante ai fini del rapporto sociale.
2. I soci altresì partecipano alla vita sociale e cooperano con i loro acquisti di beni e servizi offerti dai negozi cooperativi all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.
ARTICOLO 6 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO
1. Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione o morte e, nel caso di persona giuridica, per estinzione.
ARTICOLO 7 - RECESSO
1. Il recesso è ammesso esclusivamente nei casi previsti dal primo comma dell'art. 2437 del codice civile e qualora il socio trasferisca la sua residenza fuori dalle province nelle quali viene svolta l'attività sociale.
2. Stante il divieto di trasferire la quota ai sensi del successivo articolo 11, il socio può anche recedere con preavviso di almeno novanta giorni e sempre che siano decorsi almeno due anni dall'ingresso nella società.
3. La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dal presente statuto, deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.
4. Il consiglio di gestione accoglie la dichiarazione se ne sussistono i presupposti, la respinge in caso contrario, dandone comunicazione al socio entro sessanta giorni.
ARTICOLO 8 - ESCLUSIONE
1. L'esclusione è deliberata dal consiglio di gestione nei confronti dei soci:
a) interdetti, inabilitati anche temporaneamente, decaduti per la perdita di una o più delle condizioni previste per l'ammissione;
b) che non ottemperino alle disposizioni dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
c) che, senza giustificato motivo, e pur dopo formale sollecitazione e diffida, non effettuino entro il termine loro fissato dal consiglio di gestione i versamenti stabiliti nell'articolo 5 o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la cooperativa a qualsiasi altro titolo;
d) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili; la cooperativa accerta l'irreperibilità tramite verifica postale e procede all'esclusione;
e) che in qualunque modo arrechino un danno materiale o morale alla cooperativa;
f) che, in quanto persone giuridiche, siano posti in liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.
2. L'esclusione comporta la perdita immediata dei diritti spettanti ai soci, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14.
3. Relativamente agli enti di cui alla lettera b) dell'articolo 3, l'esclusione può essere deliberata anche nei confronti dei soci che siano dichiarati falliti o in liquidazione coatta o che risultino sciolti od estinti senza aver dichiarato la volontà di recedere di cui al precedente articolo.
4. L'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione, che gli amministratori sono tenuti a trasmettere al socio escluso entro sessanta giorni dalla delibera del Consiglio di gestione.
ARTICOLO 9 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA
1. La liquidazione della quota in caso di recesso, esclusione o morte del socio viene effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati tali avvenimenti, e rimborsata entro centottanta giorni dalla data di approvazione di detto bilancio.
