Titolo VI - Approvato dall'assemblea generale dei delegati del 10 dicembre 2008
Sezioni soci
Scritto il 13/01/2009
ARTICOLO 23 - FINALITÀ DELLE SEZIONI SOCI
1. Al fine di mantenere vivo e di consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio dell'organizzazione cooperativa, di instaurare e coltivare rapporti organici tra gli organi sociali della cooperativa e la collegialità dei soci, di stimolare un attivo interessamento ed una democratica partecipazione dei soci alla vita dell'impresa cooperativa, in particolare alla formazione dei suoi programmi preventivi di attività, di rendere i soci partecipi degli scopi di propaganda cooperativa, di orientamento e di educazione dei consumatori, di adesione dei nuovi soci e di ogni altra iniziativa che tale collaborazione richiede, nonché di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni Soci che costituiscono unità organiche del corpo sociale.
ARTICOLO 24 - COMPOSIZIONE
1. Ciascuna sezione comprende un numero di soci non inferiore a 4500, residenti nel territorio delimitato dal consiglio di sorveglianza.
2. I soci di una sezione che si riducano ad un numero minore di 4500 saranno dal consiglio di sorveglianza assegnati ad una sezione confinante.
ARTICOLO 25 - COMPETENZE DELLE SEZIONI SOCI
1. Per ogni sezione soci può essere tenuto dal consiglio di sezione nei modi di legge, in aggiunta ai libri sociali obbligatori:
- il libro soci di sezione nel quale devono essere riportate e trascritte per ogni socio della sezione le medesime indicazioni ed annotazioni prescritte per il libro normale dei soci, del quale costituiscono un particolare;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee di sezione.
2. Le sezioni soci:
- realizzano le attività sociali da loro annualmente stabilite con autonomia di spesa nell'ambito del budget deliberato dal consiglio di gestione, sentito il consiglio di sorveglianza;
- hanno la rappresentanza sociale nel proprio territorio;
- hanno facoltà di proposta relativamente alla gestione dei punti di vendita del loro territorio.
ARTICOLO 26 - ASSEMBLEA CONSULTIVA DELLE SEZIONI SOCI
1. Le assemblee delle sezioni soci possono essere convocate per esprimere al consiglio di sorveglianza pareri relativi all'attività della cooperativa nelle località di competenza delle sezioni stesse, ed in tal caso assumono la funzione di assemblee consultive.
2. Le assemblee consultive forniscono parere obbligatorio non vincolante prima dell'approvazione del bilancio di esercizio da parte del consiglio di sorveglianza.
3. Le assemblee di cui ai commi precedenti sono convocate dal presidente del consiglio di sezione, sentito preventivamente il presidente del consiglio di sorveglianza per concordare l'ordine del giorno. In assenza del presidente del consiglio di sezione soci l'assemblea potrà essere convocata dal presidente del consiglio di sorveglianza.
4. Le convocazioni previste dai commi precedenti sono effettuate con avviso affisso, almeno otto giorni prima della data di convocazione, nei punti di vendita delle località di competenza della sezione.
5. Hanno diritto di assistere all'assemblea di sezione e di partecipare alle sue discussioni anche i membri del consiglio di sorveglianza.
ARTICOLO 27 - CONSIGLIO DI SEZIONI SOCI
1. I soci di ciascuna sezione eleggono un proprio consiglio. Le modalità elettive, i compiti del consiglio, il numero dei suoi membri e in genere l'ordinamento delle sezioni ed il loro funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento.
ARTICOLO 28 - CONSIGLIO GENERALE DELLE SEZIONI SOCI
1. Il consiglio generale delle sezioni soci - costituito dall'insieme di tutti i componenti dei consigli di sezione soci - deve essere convocato dal consiglio di sorveglianza almeno una volta l'anno, per essere informato circa l'intera attività svolta nel primo semestre dell'esercizio.
2. Al fine di raccogliere indicazioni, suggerimenti e pareri, il consiglio di sorveglianza può altresì consultare il consiglio generale delle sezioni soci ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
3. Il consiglio generale delle sezioni soci è convocato dal presidente del consiglio di sorveglianza mediante comunicazione a ciascun consigliere delle sezioni soci in forma di lettera, e-mail, fax, o altro idoneo mezzo, non meno di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
