Titolo IX - Controllo contabile
Approvato dall'assemblea generale dei delegati del 10 dicembre 2008
ARTICOLO 37 - NOMINA
1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito dal ministero della giustizia.
2. L’assemblea della cooperativa, sentito il consiglio di sorveglianza, conferisce l’incarico, che ha una durata di tre esercizi, e determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l’intero periodo.
ARTICOLO 38 - COMPETENZE
1. Il soggetto al quale è attribuito il controllo contabile:
a. verifica, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
b. verifica altresì che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, ove redatto, corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
c. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
2. Il soggetto che esercita il controllo contabile può chiedere al consiglio di gestione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.
3. Il consiglio di sorveglianza e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.
Statuto
- Titolo I - Costituzione - denominazione - sede - scopo - durata
- Titolo II - Soci
- Titolo III - Capitale sociale - Gestione sociale - Bilancio
- Titolo IV - Requisiti mutualistici
- Titolo V - Assemblee
- Titolo VI - Sezioni soci
- Titolo VII - Consiglio di gestione
- Titolo VIII - Consiglio di sorveglianza
- Titolo IX - Controllo contabile
- Titolo X - Norme di collegamento e finali
