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Titolo VII - Consiglio di gestione

Approvazione assemblea generale dei delegati del 10 dicembre 2008

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Il consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti non inferiore a cinque né superiore a nove.

2. La maggioranza dei componenti del consiglio di gestione deve essere scelta fra i soci.

3. La nomina dei componenti del consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza.

4. I componenti del consiglio di gestione non possono far parte del consiglio di sorveglianza e restano in carica per un periodo consistente in tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili. Tuttavia, quando l’ultimo esercizio della carica del consiglio di gestione coincide con l’ultimo esercizio della carica del consiglio di sorveglianza, il nuovo consiglio di gestione verrà nominato nella prima riunione del consiglio di sorveglianza successiva al suo rinnovo da parte dell’assemblea. Sino alla nomina rimangono in carica in regime di prorogatio i componenti del consiglio di gestione uscenti con pienezza di poteri.

5. I componenti del consiglio di gestione sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque momento.

6. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina. Qualora sia rispettato il numero minimo di cui al primo comma, il consiglio di sorveglianza può tuttavia limitarsi a prendere atto della cessazione dei componenti del consiglio di gestione e non provvedere alla loro sostituzione.

7. Anche fuori dei casi previsti dal precedente comma, il consiglio di sorveglianza può ridurre il numero dei componenti del consiglio di gestione in qualunque momento, purché sia rispettato il numero minimo di cui al primo comma di questo articolo.

8. Ove il numero dei componenti del consiglio di gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima prevista dallo statuto, il consiglio di sorveglianza può aumentare, in qualunque momento, il numero dei componenti del consiglio di gestione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

ARTICOLO 30 - CONVOCAZIONE

1. Il consiglio di gestione è convocato dal presidente di regola al­meno una volta al mese ed ogniqualvolta il presidente stesso lo ritenga ne­cessa­rio, oppure quando ne venga avanzata richiesta, contenente l’indicazione delle materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti.

2. L’avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, è fatto a mezzo di lettera, e-mail, fax od altro idoneo mezzo, non meno di due giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, in modo che i componenti del consiglio di gestione siano informati almeno un giorno prima della riunione. Di tale avviso deve essere data notizia anche ai membri del consiglio di sorveglianza.

3. Il presidente coordina i lavori del consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno.

4. I consiglieri sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può richiedere agli organi delegati di fornire in consiglio informazioni sulla gestione della cooperativa.

5. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi e, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

6. Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l’identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimante a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

ARTICOLO 31 - COMPETENZE

1. La gestione della cooperativa spetta esclusivamente al consiglio di gestione il quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. In particolare il consiglio di gestione:

a. cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b. formula proposte al al consiglio di sorveglianza sugli indirizzi generali, programmatici e strategici;
c. predispone i piani industriali, finanziari e il budget, in conformità agli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberarati dal consiglio di sorveglianza;

d. sovrintende all’attuazione di tutte le decisioni strategiche e straordinarie;

e. realizza gli strumenti di pianificazione e controllo di gestione;
f. sviluppa e implementa adeguati sistemi di gestione del rischio;
g. redige e trasmette al consiglio di sorveglianza il progetto di bilancio e la proposta di convocazione delle assemblee separate;
h. delibera sulle domande di ammissione a socio e di recesso, nonché sulle esclusioni, tenendo aggiornato il libro soci;
i. indica nella relazione sulla gestione i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, documenta la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio e illustra nella relazione al bilancio le determinazioni assunte nell’ammissione dei nuovi soci;

j. adegua lo statuto alle nuove disposizioni normative;

k. riferisce al consiglio di sorveglianza circa l’intera attività svolta nel primo semestre dell’esercizio. Fornisce inoltre con periodicità almeno mensile informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue controllate;
l. può nominare direttori, procuratori ad ne­gotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, stabi­lendone i poteri ed i limiti.

ARTICOLO 32 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il presidente del consiglio di gestione ha la rappresentanza e la firma sociale. É perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministra­zioni o da privati, pagamenti di ogni natura o a qualsiasi titolo, rilascian­done li­beratorie quietanze.

2. Egli ha anche la facoltà di ricorrere, impugnare, resistere, e comunque agire davanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale ed in qualsiasi grado, nominando, se occorra, avvocati, com­mercialisti, ragionieri, ingegneri, geometri ed altri difensori nonché periti di qualsiasi genere.

3. Il presidente del consiglio di gestione coordina l’attività del consiglio stesso.

4. Il presidente del consiglio di gestione cura i rapporti con il presidente del consiglio di sorveglianza.

5. Può delegare il pro­prio potere di rappresentanza, per il compimento di determinati atti, al vice-presidente o ad un amministratore delegato, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società o a terzi.

6. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni spettano al vice presidente.

7. Nei confronti dei terzi la firma del vice presidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento del presidente.

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  • Titolo IV - Requisiti mutualistici
  • Titolo V - Assemblee
  • Titolo VI - Sezioni soci
  • Titolo VII - Consiglio di gestione
  • Titolo VIII - Consiglio di sorveglianza
  • Titolo IX - Controllo contabile
  • Titolo X - Norme di collegamento e finali
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