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Titolo III - Capitale sociale - Gestione sociale - Bilancio

Approvato assemblea generale dei delegati del 10 dicembre 2008

ARTICOLO 10 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero di quote individuali corrispondente al numero complessivo dei soci.

ARTICOLO 11 - QUOTE

1. Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte ad esecuzione, pegno o altro vincolo a favore di terzi né trasferite, con effetto verso la cooperativa.

ARTICOLO 12 - BILANCIO

1. Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere approvato dal consiglio di sorveglianza, sentito il parere delle assemblee consultive delle sezioni soci di cui all’art. 26.

2. Le relazioni al bilancio di esercizio del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché la condizione di prevalenza dell’attività svolta in favore dei soci.

ARTICOLO 13 - RISTORNI

1. L’assemblea può deliberare, su proposta del consiglio di sorveglianza, sentito il consiglio di gestione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell’anno, al cui volume l’entità del ristorno è commisurata.

2. La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all’attività svolta con i soci.

3. Le somme complessive restituibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l’avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell’anno dall’attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

4. L’assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante aumento della singola quota.

ARTICOLO 14 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. L’utile di esercizio risultante dal bilancio sarà destinato dall’assemblea ordinaria dei soci come segue:

a. per almeno il 30% al fondo di riserva legale;
b. per la quota stabilita dalla legge al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c. l’eventuale restante, a discrezione dell’assemblea:

1. una quota per rivalutazione del capitale sociale in misura non superiore al massimo consentito dalle leggi speciali per le cooperative;

2. una quota per dividendo al capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore a quanto previsto dal successivo art. 15;

3. una quota al fondo di riserva straordinaria.

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  • Titolo II - Soci
  • Titolo III - Capitale sociale - Gestione sociale - Bilancio
  • Titolo IV - Requisiti mutualistici
  • Titolo V - Assemblee
  • Titolo VI - Sezioni soci
  • Titolo VII - Consiglio di gestione
  • Titolo VIII - Consiglio di sorveglianza
  • Titolo IX - Controllo contabile
  • Titolo X - Norme di collegamento e finali
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