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Titolo V - Statuto approvato dall'assemblea generale dei delegati del 10 dicembre 2008

Assemblee

ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE
1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse devono essere precedute dalle assemblee separate.

2. Le assemblee sono convocate dal consiglio di gestione, previa comunicazione al presidente del consiglio di sorveglianza, almeno una volta all'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge e comunque qualora abbiano luogo le assemblee separate, l'assemblea è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso il consiglio di gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione. La convocazione ha luogo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo - che può anche essere in un comune diverso da quello ove la società ha sede, purché in Italia - la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore.

3. L'avviso deve essere esposto in tutti i punti di vendita della cooperativa, pubblicato sul periodico sociale o sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana (parte seconda: avvisi commerciali) almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione della prima assemblea separata.

4. Fermi i poteri di convocazione statuiti da disposizioni di legge o di questo statuto, le assemblee possono essere convocate anche dal consiglio di sorveglianza, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione.

5. Il consiglio di gestione o il consiglio di sorveglianza potranno, a loro discrezione, usare qualunque altra forma di pubblicità in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite nel terzo comma del presente articolo.



ARTICOLO 20 - COMPETENZE
1. L'assemblea ordinaria:

  a) delibera sulla destinazione degli utili e sugli eventuali ristorni;

  b) nomina e revoca i componenti del consiglio di sorveglianza, nonché il suo presidente;

  c) nell'anno precedente la scadenza delle cariche sociali, determina il numero dei componenti del consiglio di sorveglianza per i tre successivi esercizi e nomina la commissione elettorale per la formazione della lista dei candidati al consiglio di sorveglianza, come disciplinato da apposito regolamento;

  d) nomina il soggetto cui è affidato il controllo contabile, sentito il consiglio di sorveglianza, e provvede alla sua revoca;

  e) determina il compenso per i componenti del consiglio di sorveglianza e del presidente nonché il corrispettivo spettante al soggetto cui è demandato il controllo contabile;

  f) approva i regolamenti che determinano le modalità di elezione degli organi sociali nonché ogni altro regolamento che le venga proposto;

 g) delibera sulle responsabilità del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza e del soggetto cui è demandato il controllo contabile;

 h) approva il bilancio qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti il consiglio di sorveglianza;

 i) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, salvo quanto disposto dal successivo art. 31 lettera j), sulla pro­roga della durata, sullo scioglimento anticipato della cooperativa e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.



ARTICOLO 21 - VOTAZIONI
1. L'assemblea si compone dei delegati espressi dalle assemblee separate; possono assistervi anche i soci non delegati che abbiano partecipato a queste ultime.

2. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti tanti delegati eletti nelle assemblee separate che rappresentino la metà più uno dei soci della cooperativa; in seconda convocazione l'assemblea è re­golarmente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti.

3. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci rappresentati dai delegati presenti, salvo quanto previsto dal precedente art. 18. Il voto è palese e si esercita per alzata di mano.

4. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di sorveglianza.

5. L'assemblea nomina un segretario fra i membri del consiglio di sorveglianza e due scrutatori.

6. Il presidente accerta l'identità e la legittimazione dei delegati presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni delle assemblee separate su ciascun punto all'ordine del giorno.

7. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

8. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal notaio.

9. Le deliberazioni dell'assemblea generale non conformi alla legge o al presente statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 c.c. anche dai soci assenti, dissenzienti, astenuti nelle assemblee separate solo a condizione che, senza i voti espressi dai delegati nelle assemblee separate irregolarmente tenute venga meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.



ARTICOLO 22 - ASSEMBLEE SEPARATE
1. Il consiglio di gestione, previa comunicazione al presidente del consiglio di sorveglianza, convoca le assemblee separate (art. 2540 c.c.) con il medesimo avviso dell'assemblea generale, contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore, nonché l'elezione dei delegati alla predetta assemblea generale.

2. In ogni provincia in cui la cooperativa svolge la propria attività deve essere tenuta almeno una assemblea separata.

3. Le assemblee separate possono essere convocate anche in date diverse l'una dall'altra, purché tutte almeno otto giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea generale.

4. Fermi i poteri di convocazione statuiti da disposizioni di legge o di questo statuto, le assemblee possono essere convocate anche dal consiglio di sorveglianza, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione.

5. In prima convocazione l'assemblea separata è validamente costituita se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

6. Hanno diritto al voto nelle assemblee separate i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

7. Ogni socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

8. Il socio persona fisica può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta da altro socio avente diritto al voto, che non sia membro del consiglio di sorveglianza né membro del consiglio di gestione o dipendente della cooperativa o da società da essa controllate; ogni so­cio può rappresentare non più di cinque soci con deleghe sepa­rate per ognuno di essi.

9. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

10. La delega non può essere rilasciata in bianco e deve contenere il nome del rappresentante.

11. La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

12. Gli enti di cui alla lettera b) dell'articolo 3 partecipano alle assemblee a mezzo dei loro rispettivi rappresentanti. La rappresentanza potrà essere conferita sia al rappresentante di altro ente socio sia ad altro socio persona fisica, e dovrà ri­sultare da estratto della deliberazione del rispettivo organo sociale com­pe­tente da consegnare al presidente dell'assemblea e da conservare fra gli atti sociali.

13. Le assemblee separate sono presiedute da un membro del consiglio di sorveglianza.

14. L'assemblea elegge due scrutatori ed un segretario, scelto fra i soci presenti, il quale redige il verbale sottoscritto da lui stesso e dal presidente, dal quale constino le deliberazioni assembleari.

15. Il presidente accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare nel predetto verbale.

16. Il voto è palese e si esercita per alzata di mano.

17. Ciascuna assemblea separata elegge, tra i soci, un proprio delegato; elegge altresì un delegato supplente in sostituzione di quello effettivo eventualmente impossibilitato a partecipare all'assemblea generale. Ogni delegato è portatore all'assemblea ge­nerale dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi su ciascuna deliberazione dall'assemblea sepa­rata medesima ed è vincolato ad esprimere il voto nell'assemblea generale secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che lo ha eletto.

18. I soci che hanno partecipato all'assemblea separata hanno facoltà di assistere all'assemblea generale.

19. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle assemblee generali cui sono preordinate.

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