Regolamento modalità di raccolta prestito sociale
Scritto il 13 gennaio 2009
Approvato dall'assemblea generale dei soci del 12 giugno 2010. In vigore dal 1.9.2010
Articolo 1
1. In esecuzione dell’art. 2 dello statuto sociale, è istituita una sezione per la raccolta di prestiti effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa.
La raccolta è riservata ai soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
2. Il prestito non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico ed è disciplinato dalle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.
3. Il presente regolamento, in vigore dal 1° settembre 2010, è stato approvato dall’assemblea generale dei soci del 12 giugno 2010.
Articolo 2
1. La cooperativa, previa stipula di contratto scritto, emette una scheda nominativa intrasferibile di prestito sociale, intestata e rilasciata esclusivamente al socio prestatore, congiuntamente ad un esemplare del contratto.
2. Non è ammessa l’emissione di più schede per socio, né l’intestazione della scheda a più persone.
3. I prestiti avvengono in forma libera ed il loro importo non può superare i limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di raccolta del risparmio fra i soci, sia relativamente a ciascun socio sia nella loro entità globale.
4. Il consiglio di gestione può fissare, dandone comunicazione ai soci, limiti inferiori a quelli massimi di legge.
5. Fra la stipula del contratto di prestito sociale e la sua estinzione non possono intercorrere meno di cinque giorni.
6. Il socio non può stipulare un nuovo contratto di prestito sociale prima che siano trascorsi cinque giorni dall’estinzione del precedente.
7. La cooperativa garantisce la massima riservatezza possibile nello svolgimento delle operazioni previste dal presente regolamento.
Articolo 3
1. Limitatamente alle operazioni di versamento e prelevamento, il socio può delegare altra persona di sua scelta, anche non socia.
In nessun caso ciascun delegato può cumulare più di tre deleghe, fatte salve quelle attive alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Al delegato è vietato effettuare ogni altra operazione sul prestito ed in specie l’estinzione.
3. La delega si esprime con comunicazione scritta alla cooperativa redatta su apposito modulo.
4. La delega si estingue immediatamente con la morte del socio prestatore o con revoca da inoltrare per iscritto alla cooperativa.
Articolo 4
1. Le operazioni relative al prestito avvengono esclusivamente nei locali e negli orari stabiliti dalla cooperativa.
Sono annotate e firmate sulla scheda dal personale autorizzato dalla cooperativa stessa.
è vietato a chiunque altro di apporvi annotazioni, farvi cancellature, abrasioni, correzioni o aggiunte, che sono nulle ad ogni effetto.
2. Il socio prestatore o il suo delegato rilascia quietanza per i prelevamenti.
Articolo 5
1. Sui prestiti è corrisposto un interesse di remunerazione il cui tasso è stabilito dal consiglio di gestione della cooperativa.
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile.
2. Il tasso di interesse è reso noto mediante fogli informativi analitici a disposizione dei soci nei locali in cui si svolgono le operazioni del prestito ed è sottoscritto dal socio prestatore all’atto della stipula del contratto di prestito.
3. In caso di variazione sfavorevole al socio del tasso di remunerazione o di ogni altra condizione, la cooperativa provvede a darne comunicazione ai soci presso l’ultimo domicilio da essi reso noto.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ciascun socio ha facoltà di recedere dal contratto senza alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
5. I prezzi, le spese ed ogni altra condizione economica relativi alle operazioni ed ai servizi offerti sono stabiliti dal consiglio di gestione e comunicati ai soci prestatori mediante i fogli informativi analitici.
6. Non è addebitata alcuna spesa per la tenuta della scheda di prestito.
Articolo 5 bis
1. Il consiglio di gestione può offrire ai soci la possibilità di sottoscrivere, in aggiunta o sostituzione della scheda di cui art. 2, un rapporto di prestito vincolato. In ogni caso la somma complessivamente prestata non può superare il limite individuale di cui al comma 3 del menzionato art. 2.
2. Il consiglio di gestione stabilisce il tasso di remunerazione, composto da quello indicato all’art.5 e da un valore positivo aggiuntivo.
3. L’importo minimo del prestito vincolato è di 1.000,00€ (mille euro) e non sono ammessi ulteriori versamenti.
4. La durata del vincolo è 18 mesi.
5. In mancanza di disdetta scritta da parte del socio prestatore da darsi almeno 30 giorni prima della scadenza, il vincolo, solo sulla somma in linea capitale, viene considerato tacitamente rinnovato.
In caso di disdetta del vincolo, il capitale della scheda vincolata cessa di produrre interessi alla data di scadenza.
6. Limitatamente alle operazioni di prelevamento, il socio prestatore può delegare altra persona, anche non socia e anche diversa dal delegato sulla scheda di cui all’art. 2.
7. Gli interessi sono disponibili per il rimborso – al netto delle ritenute di legge – dalla data di scadenza del vincolo e, se non ritirati, non producono interessi.
8. Alla fine di ogni anno solare al socio prestatore viene inviata una nota informativa; alla scadenza del vincolo in caso di disdetta, viene inviato un estratto conto con il conteggio degli interessi (lordi, ritenute e netti).
9. In caso di variazione negativa del tasso di remunerazione, è consentita l’estinzione anticipata della scheda. In questo caso la somma vincolata viene rimborsata per il totale più gli interessi maturati al netto delle ritenute di legge.
10. Su richiesta scritta del socio prestatore, il consiglio di gestione ha facoltà – in casi eccezionali – di valutare la richiesta di rimborso anticipato e, in caso di accoglimento, la somma vincolata viene rimborsata senza interessi.
11. In caso di morte del socio, agli eredi viene rimborsata la somma vincolata e gli interessi maturati fino alla data del decesso al netto delle ritenute di legge.
Articolo 6
1. Gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
2. Le somme versate con assegni sono disponibili dopo l’accertato buon fine degli assegni medesimi.
3. Il rimborso totale o parziale del prestito, in qualsiasi modo effettuato, avviene a seguito di un preavviso da parte del socio prestatore di almeno quarantotto ore.
La cooperativa si riserva la facoltà di rimborsare il prestito anche contestualmente alla richiesta.
4. Gli interessi sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e il loro importo viene accreditato, al netto della ritenuta fiscale, il 1° gennaio successivo, salvo quanto disposto dall’art. 5-BIS.
Se per effetto dell’accredito degli interessi l’entità del prestito supera il limite consentito per ciascun socio, l’importo eccedente cessa di produrre interessi ed è rimborsato al socio stesso.
5. I prestiti fino a 50,00 euro non movimentati per un intero anno solare cessano di produrre interessi.
Articolo 7
1. Tenuto conto del limite dell’importo complessivo dei prestiti stabilito dalle norme in materia creditizia, il consiglio di gestione della cooperativa si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei prestiti, secondo modalità e procedure che saranno preventivamente determinate e comunicate ai soci prestatori.
Articolo 8
1. Al termine del contratto e comunque una volta l’anno, è fornita al socio una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto, contenente il dettaglio delle operazioni effettuate. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento in mancanza di reclamo, le comunicazioni si intendono approvate.
Articolo 9
1. In caso di recesso, esclusione o morte del socio prestatore, la somma resta a disposizione del receduto, dell’escluso o degli eredi, infruttifera dal giorno della cessazione del rapporto sociale.
2. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla cooperativa il decesso del socio prestatore.
Articolo 10
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della scheda di prestito, il socio prestatore deve farne immediata denuncia alle competenti autorità ed alla cooperativa, segnalando tutto quanto necessario per l’identificazione del documento e delle circostanze della perdita.
2. La cooperativa provvede immediatamente a bloccare il conto, rifiutando qualsiasi operazione ulteriore e ritirando la scheda qualora venga presentata.
Trascorsi dieci giorni senza che sia stata rintracciata la scheda e senza che sia intervenuta opposizione al rimborso, la cooperativa consegna al socio prestatore una nuova scheda con l’indicazione “duplicato”.
3. Al momento della consegna del duplicato, il socio prestatore rilascia alla cooperativa una dichiarazione scritta da cui risulta che la scheda smarrita, sottratta o distrutta non ha più alcun valore e che la cooperativa è libera da qualsiasi responsabilità causata dall’eventuale circolazione e dall’uso improprio della scheda sostituita.
Articolo 11
1. Alla cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione fra i debiti che il socio prestatore ha verso la cooperativa, da qualunque titolo o causa derivino, ed il credito del socio derivante dal prestito sociale.
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