E' vietato! Anzi no...
Prima osteggiati dalle norme, ora i forni a legna sono ammessi
Da un punto di vista normativo sono due le leggi, non più tanto recenti ma tuttora in vigore, che regolamentano la produzione del pane: la n. 1002, del 31 luglio 1956 (Nuove norme sulla panificazione) e la legge del 4 luglio 1967, che disciplina la lavorazione e il commercio di cereali, dolci sfarinati, pane e paste alimentari. La prima dispone delle autorizzazioni riguardanti la produzione e la commercializzazione del pane; l'altra indica i parametri merceologici e chimici che i prodotti debbono possedere per essere considerati legalmente regolari, nonché Ie modalità di lavorazione e i requisiti igienico-sanitari relativi agli ambienti di produzione e vendita.
Il pane cotto a legna, la cui preferenza da parte dei consumatori è fuori discussione, ha avuto negli ultimi anni un notevole rilancio commerciale, dopo un trentennio di oblio dovuto all'art. 3 della già citata legge n. 1002. Secondo questo articolo, infatti, i nuovi forni potevano funzionare solo con il riscaldamento elettrico o quello indiretto (a gas o a metano, con la fonte di calore non a diretto contatto con il pane); si taceva pertanto sulla legna, il cui impiego veniva implicitamente vietato. La nascente industria sulla panificazione aveva le sue esigenze commerciali, e il tradizionale metodo della cottura con l'uso della legna, molto in uso fino alla metà degli anni '50, subì una notevole battuta d'arresto. Fino al 13 agosto 1980, quando venne approvata la legge n. 461, che modificava nuovamente le norme sulla produzione del pane:
'I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta'.
Tutto chiaro, come si vede, il pane a Iegna può essere tranquillamente prodotto.
Il pane cotto a legna, la cui preferenza da parte dei consumatori è fuori discussione, ha avuto negli ultimi anni un notevole rilancio commerciale, dopo un trentennio di oblio dovuto all'art. 3 della già citata legge n. 1002. Secondo questo articolo, infatti, i nuovi forni potevano funzionare solo con il riscaldamento elettrico o quello indiretto (a gas o a metano, con la fonte di calore non a diretto contatto con il pane); si taceva pertanto sulla legna, il cui impiego veniva implicitamente vietato. La nascente industria sulla panificazione aveva le sue esigenze commerciali, e il tradizionale metodo della cottura con l'uso della legna, molto in uso fino alla metà degli anni '50, subì una notevole battuta d'arresto. Fino al 13 agosto 1980, quando venne approvata la legge n. 461, che modificava nuovamente le norme sulla produzione del pane:
'I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta'.
Tutto chiaro, come si vede, il pane a Iegna può essere tranquillamente prodotto.
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