Acqua per legge
La normativa
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| Acqua per legge |
Nel 1992, finalmente, in attuazione di una normativa Cee, si ha una legge moderna (n. 105 del 25 gennaio) che disciplina l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali le quali, per essere definite tali, devono necessariamente trarre origine da una falda o giacimento sotterraneo, provenire da una o più sorgenti naturali o perforate ed eventualmente possedere anche proprietà salutari. Si differenziano dalle normali acque potabili per un maggior grado di purezza, per un più ricco e variegato contenuto di sali minerali, per la presenza di oligoelementi e altre cose ancora. Le caratteristiche esaminate dagli organi preposti al rilascio delle autorizzazioni e alla vigilanza riguardano perciò gli aspetti geologici, idrogeologici, organolettici, fisico-chimici, microbiologici, farmacologici, clinici e fisiologici delle acque minerali.
Esiste quindi una complessa valutazione riguardante la natura dei terreni da cui le acque sgorgano in relazione alla loro composizione minerale, la portata dell'acqua, la loro temperatura rapportata con quella dell'ambiente esterno, il loro naturale microbismo, l'assenza di parassiti, di agenti patogeni e di inquinamento ambientale.
Negli stabilimenti di captazione e di imbottigliamento di acque minerali destinate al consumatore finale vengono consentite dalla legge alcune operazioni che servono a separare, mediante filtrazione, decantazione o con altri metodi, determinati elementi come ferro, zolfo, manganese, arsenico, senza alterare le caratteristiche organolettiche delle acque, anzi spesso migliorandole.
Ad ogni tipo di acqua minerale deve essere attribuita una propria denominazione, allo scopo di distinguerla dalle altre. Talvolta prende il nome dalla località geografica di origine, ma in questo caso l'acqua imbottigliata deve obbligatoriamente provenire dalla zona indicata nell'etichetta.
E' consentito solamente il trasporto delle bottiglie già confezionate destinate alla vendita, escludendo l'utilizzo di altri contenitori in operazioni intermedie di trasferimento dell'acqua.
Ogni contenitore utilizzato per il confezionamento delle acque minerali naturali non può essere superiore a due litri, deve inoltre possedere una chiusura tale da impedire manomissioni, fuoriuscita ed inquinamento del liquido.
Ci sono poi altri riferimenti legislativi, che non stiamo qui a citare, a completamento di un quadro normativo complesso il cui obiettivo è quello di tutelare i cittadini, anche nella loro veste di consumatori.
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